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Gestione Reclami

INFORMATIVA EX ART. 10 DECIES REGOLAMENTO ISVAP 24/2008 COME MODIFICATO E INTEGRATO DAI PROVVEDIMENTI IVASS N. 30 DEL 24 MARZO 2015, N. 46 DEL 3 MAGGIO 2016, N. 61 DEL 4 LUGLIO 2017, N. 63 DEL 3 OTTOBRE 2017 E N. 76 DEL 2 AGOSTO 2018.

Art. 10 decies Reg. Isvap 24/2008 (Informazioni sulla procedura reclami): “ 1. Gli intermediari riportano nell’Allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, nei propri locali, anche avvalendosi di apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicano su un sito internet, ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali: a) le informazioni concernenti la gestione dei reclami inclusa la modalità di presentazione dei reclami all’impresa o all’intermediario, le modalità di comunicazione e la tempistica di risposta; b) l’indicazione della funzione per la gestione dei reclami dell’impresa o dell’intermediario, ove esistente, incaricata dell’esame dei reclami e i relativi recapiti; c) le indicazioni sulle modalità di presentazione dei reclami all’IVASS o alla Consob secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi consegnati prima della sottoscrizione del contratto e la possibilità per il reclamante, in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, di rivolgersi all’Autorità e ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale, specificandone le modalità. 2. Gli intermediari su richiesta del reclamante, che non ne sia già in possesso in virtù di un rapporto contrattuale esistente, forniscono per iscritto le informazioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c).  3. Gli intermediari iscritti nella sezione A, inclusi i relativi dipendenti e collaboratori, che svolgono attività di intermediazione per conto di più compagnie forniscono le informazioni di cui al comma 1 differenziate per ciascuna delle imprese per le quali operano”.

Il Contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria e di agire in Mediazione, ha facoltà di inoltrare reclamo per iscritto all’impresa cui il prodotto si riferisce o all’Intermediario, e in quest’ultimo caso al seguente indirizzo:

contatti del Titolare del trattamento:

B&T Insurance Service Srl

C.F. / P.I. 07926420634

Iscrizione REA N. 680186 CCIA Napoli

Iscrizione RUI A000012384

posta ordinaria: Via di Santa Maria alle Fornaci n.20/22, 00165 Roma

a mezzo Telefono: 06 39378907

Email: info@b-tinsurance.it

Pec: bt@pec.b-tinsurance.it

Contatti del Responsabile del trattamento:

Sig. Alesse Domenico

Email: privacy@b-tinsurance.it

 

Qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell’impresa o dell’Intermediario entro il termine di 45 giorni, prima di adire il Giudice o di avviare il procedimento di mediazione (obbligatoria nei contratti assicurativi) il Contraente può rivolgersi all’IVASS al seguente indirizzo:

IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 00187 Roma
allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall’Intermediario o dall’impresa preponente.

In caso di collaborazione nello svolgimento dell’attività di intermediazione assicurativa ai sensi dell’articolo 22 del Decreto ‐ Legge 18 ottobre 2012, n. 179, i reclami sono gestiti con le modalità di cui all’articolo 10 septies del Regolamento Isvap 24/2008. A tal fine, è considerato collaboratore, ai sensi del menzionato articolo, l’Intermediario che collabora con quello che ha il rapporto diretto con l’impresa di assicurazione.

Si richiama, pertanto, l’attenzione del Contraente sulla circostanza che il reclamo – anche in questo caso – potrà essere inviato ai recapiti sopra individuati secondo le modalità prima descritte. Salvo ogni ulteriore diritto del Contraente in sede giudiziaria.

Si segnala, infine, che per “reclamo” deve intendersi una lamentela o dichiarazione di palese insoddisfazione, in forma scritta, nei confronti di un’impresa di assicurazione, di un intermediario assicurativo o di un intermediario iscritto nell’elenco annesso relativa ad un contratto o ad un servizio assicurativo; non sono considerati reclami, pertanto, le semplici richieste di informazioni o di chiarimenti che non manifestino lamentela o insoddisfazione dichiarata, nonchè le richieste vere e proprie istanze e richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto (art. 2, comma 1 lett. t bis del Regolamento ISVAP n. 24/2008).

Rapporti con le Compagnie Assicurative finali titolari del Contratto.

Tutti i prodotti assicurativi di Wondersafesono resi in collaborazione speciale con Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa e iscritta all’Albo delle Imprese presso IVASS.

Eventuali reclami diretti a Nobis Assicurazioniriguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri possono essere inoltrati alla impresa ai seguenti recapiti:

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. 

Ufficio Reclami

Centro Direzionale Colleoni

Viale Gian Bartolomeo Colleoni, 21

20864 Agrate Brianza – MB – fax 039/6890.432 – reclami@nobis.it

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Allegati pdf: 

REGOLAMENTO ISVAP N.24/2008 

PROVVEDIMENTO IVASS N. 30/2015

PROVVEDIMENTO IVASS N. 46/2016

PROVVEDIMENTO IVASS N. 61/2017

PROVVEDIMENTO IVASS N. 63/2017

PROVVEDIMENTO IVASS N. 76/2018.

 
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